Questo articolo è scritto al femminile, ma vale anche per te che stai leggendo e sei un uomo.
«Posso scegliere il tipo di separazione?» In parte sì. Ma la scelta non dipende da quale preferisci: dipende da quanto riuscite ancora a parlarvi.
La differenza in una riga
Nella consensuale siete voi a decidere e il tribunale prende atto. Nella giudiziale decide il giudice ciò su cui non vi accordate.
Sembra una distinzione tecnica. Non lo è. È la differenza fra tre-sei mesi e due-cinque anni. Fra costi contenuti e costi molto superiori. Fra figli tenuti fuori dal conflitto e figli coinvolti in perizie e udienze.
Perché la consensuale non è «arrendersi»
C’è un’idea diffusa e sbagliata: che accordarsi significhi rinunciare a qualcosa. In realtà, nella consensuale l’accordo lo scrivete voi — quindi contiene soluzioni che un giudice non potrebbe nemmeno immaginare, perché non conosce la vostra vita. Come vi organizzate a Natale, chi accompagna a nuoto il mercoledì, che cosa succede se uno dei due cambia città.
Nella giudiziale tutto questo lo decide qualcuno che vi vedrà per poche ore.
Attenzione però: consensuale non vuol dire «facciamo da soli». L’accordo va scritto in modo che regga negli anni, e la maggior parte dei problemi che vedo nascono da accordi scritti male — non da accordi sbagliati.
Le tre strade, oggi
Oltre alla consensuale davanti al tribunale, esistono la negoziazione assistita — un accordo raggiunto con l’assistenza di un avvocato per parte, senza udienza — e, per chi non ha figli minori o non autosufficienti e nessuna questione economica pendente, l’accordo davanti all’ufficiale di stato civile.
E c’è la mediazione familiare, che non è un’alternativa ma un percorso parallelo: un mediatore neutrale vi aiuta a costruire l’accordo, che poi gli avvocati traducono in atto. Il mediatore non decide nulla. Serve a separare le persone dai problemi — ed è la ragione per cui gli accordi nati in mediazione durano più a lungo: li avete costruiti voi.
Quando la consensuale non è possibile
Non lo è quando c’è violenza. Non lo è quando il dialogo è del tutto assente. E non lo è quando uno dei due usa la trattativa per ottenere condizioni che non gli spetterebbero, facendo leva sulla stanchezza dell’altro.
In quei casi la via giudiziale non è un fallimento: è lo strumento giusto.
Rito unificato per le persone, i minorenni e le famiglie: artt. 473-bis e ss. c.p.c., introdotti dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 · Negoziazione assistita: art. 6 D.L. 12 settembre 2014 n. 132, conv. L. 162/2014.
Tratto e ampliato da Domandare è lecito (Fili di Pino).