Anche questo articolo è scritto al femminile e vale per tutti.
«Quanto mi spetta?» è la domanda che ricevo più spesso. La risposta onesta è che non esiste una tabella, e chi te ne mostra una ti sta dicendo qualcosa di impreciso.
Prima distinzione: separazione o divorzio
Sono due assegni diversi, con presupposti diversi, e confonderli è l’errore più comune.
Nella separazione il matrimonio esiste ancora, e con esso il dovere di assistenza materiale. L’assegno spetta al coniuge che non ha redditi propri adeguati, purché non gli sia addebitabile la separazione.
Nel divorzio il matrimonio è finito, e l’assegno cambia natura. Non serve più a mantenere il tenore di vita di prima — questo criterio è superato — ma ha una funzione composita: da un lato assistenziale, dall’altro, in pari misura, compensativa e perequativa. Significa che conta ciò che ciascuno ha dato alla costruzione del patrimonio comune e della vita familiare.
La parola che cambia tutto: dimostrare
Se hai lasciato il lavoro per crescere i figli, se hai seguito tuo marito in un’altra città rinunciando alla tua carriera, se hai lavorato nell’azienda di famiglia senza comparire in alcun atto — quello conta. Ma conta se lo si dimostra.
È il punto che vedo sottovalutare più spesso. Non basta dire «ho sempre fatto tutto io in casa»: bisogna ricostruire, con documenti e testimonianze, che cosa hai rinunciato a fare e che cosa ne è derivato per l’altro.
E se le condizioni cambiano?
Le condizioni economiche non sono scolpite. Se cambiano in modo apprezzabile i redditi, le esigenze dei figli, la situazione abitativa o lavorativa di uno dei due, si può chiedere la revisione.
Non è un procedimento da temere. È lo strumento normale con cui un accordo scritto anni fa si adatta a una vita che nel frattempo è andata avanti.
Che cosa fare, in pratica
Prima di qualunque trattativa, metti insieme i numeri: dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, estratti conto, documenti su immobili e società. Non è diffidenza — è la stessa documentazione che oggi il processo richiede comunque di depositare, e chi arriva preparato tratta da una posizione diversa.
Assegno di mantenimento in separazione: art. 156 c.c. · Assegno divorzile: art. 5, comma 6, L. 1° dicembre 1970 n. 898, come interpretato da Cass. civ., SS.UU., 11 luglio 2018, n. 18287 · Modificabilità dei provvedimenti: art. 473-bis.29 c.p.c. · Obbligo di deposito della documentazione reddituale e finanziaria: art. 473-bis.12 c.p.c.
Tratto e ampliato da Domandare è lecito (Fili di Pino).