Separazione e patrimoni non dichiarati: quando la minaccia di una segnalazione diventa reato

Nelle separazioni che coinvolgono un’impresa capita, più spesso di quanto si creda, che la trattativa economica si svolga sotto una pressione non dichiarata: la minaccia di segnalare all’amministrazione finanziaria redditi o beni che nelle dichiarazioni non compaiono. A volte è esplicita, più spesso è un’allusione fatta in presenza dei difensori. Chi la subisce tende a cedere, perché teme un accertamento più di quanto tema condizioni economiche sfavorevoli. Chi la usa, di norma, non ha idea di che cosa stia facendo sul piano penale.

Che reato è

Minacciare un male ingiusto per ottenere un vantaggio patrimoniale può integrare il delitto di estorsione, previsto dall’art. 629 del codice penale, oppure quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone, previsto dall’art. 393. Le due fattispecie hanno conseguenze molto diverse: la prima è punita con la reclusione da cinque a dieci anni e procede d’ufficio, la seconda è assai meno grave e procede a querela.

Il confine fra le due è stato tracciato dalle Sezioni Unite penali della Corte di cassazione con la sentenza n. 29541 del 23 ottobre 2020, e non passa dove il senso comune lo collocherebbe. Non conta l’intensità della minaccia in sé, né la fondatezza effettiva della pretesa: conta l’atteggiamento psicologico di chi minaccia.

Si ha esercizio arbitrario quando l’agente agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, ragionevolmente suscettibile di essere fatto valere davanti a un giudice — anche se poi quel diritto risultasse infondato. Si ha estorsione quando l’agente persegue il vantaggio nella consapevolezza di non averne titolo, senza rappresentarsi alcuna legittima facoltà di agire. Le Sezioni Unite aggiungono che la particolare veemenza del comportamento minaccioso può essere elemento sintomatico del dolo estorsivo.

Tradotto nella situazione concreta: chiedere l’assegno che si ritiene spettante, sia pure con toni inaccettabili, è cosa diversa dal pretendere una somma che si sa non dovuta usando come leva il timore di un accertamento fiscale. La seconda condotta è estorsione.

Perché la minaccia non conviene a nessuno dei due

Chi minaccia si espone a un procedimento penale che, nell’ipotesi più grave, procede d’ufficio: non basta ritirare la querela per farlo cessare. E lo fa consegnando alla controparte la prova migliore possibile, perché queste frasi vengono quasi sempre scambiate per iscritto.

Chi la subisce, dal canto suo, non risolve nulla cedendo. La posizione fiscale irregolare resta irregolare: non è la firma di un accordo di separazione a sanarla, e l’amministrazione finanziaria dispone di poteri di accertamento del tutto indipendenti dalla volontà dell’ex coniuge. Cedere significa pagare due volte, la prima subito e la seconda quando l’accertamento arriva comunque.

Il rovescio della medaglia: la separazione usata per schermare i beni

Esiste anche la situazione opposta, ed è bene conoscerla. Trasferimenti patrimoniali disposti in sede di separazione allo scopo di sottrarre beni alla riscossione possono integrare il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, previsto dall’art. 11 del D.Lgs. 74/2000, oltre a essere aggredibili in sede civile con l’azione revocatoria ordinaria dell’art. 2901 del codice civile.

Il fatto che un trasferimento avvenga dentro un accordo omologato non lo mette al riparo: ciò che conta è la finalità concreta dell’operazione, non la sede in cui è stata formalizzata.

Il processo di famiglia oggi rende la trasparenza meno negoziabile

C’è poi un dato processuale che cambia i termini della questione. L’art. 473-bis.12 del codice di procedura civile, introdotto dalla riforma del 2022, impone di corredare il ricorso con le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e con la documentazione relativa ai movimenti dei rapporti finanziari. Il giudice dispone inoltre di poteri istruttori officiosi in materia economica.

Significa che l’informazione patrimoniale tende a emergere comunque, per via ordinaria e nel contraddittorio fra le parti. Chi confida che il proprio patrimonio reale resti invisibile sta facendo un calcolo che il processo, oggi, smentisce.

Che cosa fare

Se sta subendo la pressione: conservi le comunicazioni, per intere e non per estratti, e non risponda nel merito senza aver prima parlato con il proprio difensore. Le condizioni economiche accettate sotto minaccia non sono un capitolo chiuso: esistono strumenti sia sul versante penale sia su quello civile.

Se ha posizioni fiscali irregolari: il momento per affrontarle è prima che diventino la leva di qualcun altro, e con un professionista che se ne occupi in via ordinaria. La regolarizzazione ha costi calcolabili; il ricatto no, perché non finisce mai con la firma dell’accordo.

Una precisazione

Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce l’esame del caso concreto, dal quale dipende ogni valutazione. Lo Studio assiste chi si trova esposto a pressioni di questo tipo; non presta assistenza per occultare beni o redditi, né per sottrarli alla riscossione.

Avv. Donatella Bussolati — avvocato cassazionista, Ordine degli Avvocati di Milano.