Accordi prematrimoniali e patti tra coniugi

Che cosa si può prevedere prima, e che cosa no

Prima del matrimonio, o prima che la crisi arrivi, è possibile mettere per iscritto qualcosa? In parte sì, entro limiti precisi. Questa pagina spiega quali sono.

Chi ci scrive di solito si trova in una di queste situazioni: due patrimoni molto diversi fra loro, seconde nozze con figli di una precedente unione, un’azienda o una partecipazione societaria che esisteva già prima del matrimonio, o un apporto economico rilevante di uno dei due destinato a restare invisibile negli atti.

Il punto di partenza

L’orientamento tradizionale della giurisprudenza considerava nulli, per illiceità della causa, gli accordi stipulati in vista del divorzio: ritenuti limitativi della libertà di difendersi in giudizio e dispositivi di diritti indisponibili. È un orientamento che non è stato ribaltato, e che va conosciuto prima di firmare qualsiasi cosa.

L’apertura del 2025

Con l’ordinanza Cass. civ., sez. I, 21 luglio 2025, n. 20415 la Corte di cassazione ha riconosciuto la validità di un accordo prematrimoniale qualificabile come contratto atipico sottoposto a condizione sospensiva lecita. Nel caso deciso si trattava dell’impegno del marito a versare alla moglie una somma in caso di separazione, a riequilibrio degli apporti economici da lei sostenuti durante la relazione.

Il passaggio tecnico è questo: la separazione non viene considerata causa illecita del contratto, ma evento condizionante, purché la causa concreta dell’accordo sia lecita e meritevole di tutela. Nella stessa direzione si erano già mosse Cass. n. 23713/2012 e Cass. n. 18843/2024.

Il limite, detto con chiarezza

Questa apertura non introduce in Italia il prenuptial agreement di modello anglosassone. Riguarda fattispecie specifiche e va verificata caso per caso. In particolare non è possibile disporre in anticipo dell’assegno di mantenimento o divorzile in modo da precludere il controllo del giudice, né incidere sui diritti dei figli, che restano indisponibili.

Un accordo scritto male non è neutro: dà una falsa sicurezza per anni e cade proprio quando serve. Dirlo prima fa parte del lavoro.

Gli strumenti che esistono già

Convenzioni matrimoniali (artt. 162 e ss. c.c.) — separazione dei beni, comunione convenzionale, con la forma dell’atto pubblico. È lo strumento più solido e il più sottovalutato.

Fondo patrimoniale (artt. 167 e ss. c.c.) — da valutare per la sua tenuta effettiva, tenendo conto dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., e non come costituzione difensiva a ridosso della crisi.

Patto di famiglia (artt. 768-bis e ss. c.c.) — quando il tema vero è il passaggio generazionale dell’azienda e non il matrimonio in sé.

Come lavoriamo

Analisi della posizione patrimoniale dei due lati, individuazione dello strumento adatto, redazione in coordinamento con il notaio e, dove servono valutazioni d’azienda, con il commercialista. Su accordi già firmati, verifica di tenuta alla luce della giurisprudenza attuale.

Avv. Donatella Bussolati — avvocato cassazionista, Ordine degli Avvocati di Milano
Milano, via Moscova 40 · Parma, strada Bixio 39 · ricevimento su appuntamento a Brescia
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